PROVINCIA DI TRENTO Legge Provinciale n° 16 del 6 agosto 1991 e successive modificazioni
Disciplina della raccolta dei funghi.
Art. 1 Finalità.
1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi al fine di: a) conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico; b) assicurare la tutela delle risorse naturali e la conservazione dell'ambiente di diffusione delle specie fungine.
Art. 2 Modalità di raccolta.
1. Nel territorio della provincia la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai dieci anni.
2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da familiare, fermo restando il limite massimo ammesso.
3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
4. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
5. È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
6. È vietato effettuare la raccolta dei funghi dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
Art. 3 Denuncia per la raccolta.
1. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia di Trento devepreviamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al medesimo comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.
2. La Giunta provinciale determina, su proposta della
sezione provinciale di Trento
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della delegazione
provinciale di Trento dell'Unione nazionale Comuni ed enti montani (UNCEM),
l'ammontare della somma di cui al comma 1, differenziandone l'entità in
relazione ai diversi periodi di raccolta. Il periodo minimo di raccolta è di una
giornata, salvo diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31
marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo
superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai
comuni al servizio competente in materia di
3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina le modalità per l'effettuazione della denuncia nonché quelle per il versamento della somma di cui al comma 1, prevedendo allo scopo anche l'adozione di appositi sistemi di automazione e i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia di cui al comma 1.
4. Al fine di agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei.
5. I comuni possono accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico dal presente articolo, avvalendosi anche dell'organizzazione turistica locale; in tal caso la denuncia di cui al comma 1 deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei Comuni interessati.
6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia sono equiparati ai residenti in un comune della Provincia medesima. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorché non residenti in un comune della Provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso.
7. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica di proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona.
8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza, l'attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.
Art. 4 Permessi speciali.
1. Il Comune può rilasciare speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi ai soggetti residenti nel proprio territorio per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.
2. Tali permessi sono gratuiti, hanno validità annuale e per l'ambito territoriale di competenza del comune che li rilascia. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro 1 marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.
3. Speciali permessi a titolo gratuito possono essere rilasciati a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime.
Art. 5 Zone interdette alla raccolta.
1. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale
profonde modificazioni sui fattori biotici
ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micello fungino e
radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in
singole zone può essere vietata con deliberazione della Giunta provinciale,
adottata su proposta del servizio competente in materia di foreste o dei comuni
interessati e sentiti i proprietari interessati. La deliberazione è pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il divieto è reso
esecutivo mediante la
2. abrogato.
3. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi naturali provinciali possono essere istituite, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, riserve speciali aventi specifica finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.
4. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione a loro cura e spese di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto. È comunque vietata la costituzione di riserve private di raccolta a pagamento.
5. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.
Art. 6 Informazione.
1. L'informazione sull'attuazione della legislazione provinciale concernente la disciplina della raccolta dei funghi può essere affidata anche alle strutture della promozione turistica previste dalla vigente legislazione.
Art. 7 Vigilanza.
1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti e da associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 8 Sanzioni.
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove costituisce il reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 30.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi oltre la quantità consentita; b) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dall'articolo 3, comma 1, ovvero in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, primo periodo. b bis) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000 per chi violi la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, secondo periodo; c) la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta, di cui all'articolo 5, comma 1; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 1 e 4; e) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000 a lire 60.000 per chi violi le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6.
2. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente legge, soggiace
alle sanzioni amministrative previste per
3. Per la violazione delle disposizioni della presente legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 29 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.
4. Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimidazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a), b) e c) del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantità di funghi detenuti.
5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste.
7. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.
Art. 9 Norma transitoria.
abrogato.
Art.10 Regolamento di esecuzione.
1. La Giunta provinciale delibera il regolamento di
esecuzione della presente legge sentiti
Art. 11 Norma abrogativa.
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 8 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20. ------------------------------------------------------------------------------------ PROVINCIA DI BOLZANO Legge Provinciale n° 18 del 19 giugno 1991 e successive modificazioni
Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali
Art. 1(Obiettivi)(1) La presente legge si propone il fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di contenere nei relativi ambiti territoriali gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, nel rispetto dei diritti dei proprietari dei terreni. Art. 2(Zone interdette alla raccolta dei funghi per motivi di pubblico interesse)(1) La Giunta provinciale, su richiesta motivata del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può vietare la raccolta dei funghi in zone appositamente delimitate. 2)
(2) I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo dei comuni in cui sono situate le zone boschive alle quali si riferiscono i divieti. L'amministrazione provinciale deve provvedere all'apposizione di cartelli o tabelle idonei all'individuazione delle zone vietate.
(3) Chiunque raccoglie funghi nelle zone o nei luoghi vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 68 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi. 3)
(4) Chiunque rimuove o danneggia gli avvisi di cui al comma 2 soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 86 euro a 477 euro oltre all'eventuale risarcimento dei danni e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato. 3) Art. 3(Divieto di raccolta dei funghi da parte di proprietari dei terreni)(1) La raccolta di funghi può essere interdetta dai singoli proprietari di terreni mediante l'apposizione sul proprio terreno, a loro cura e spese, di cartelli o tabelle indicative del divieto. Le caratteristiche che queste segnalazioni devono possedere ed i criteri per la loro collocazione, nonché le modalità per far conoscere all'autorità forestale le zone in cui la raccolta dei funghi è interdetta, vengono stabiliti con regolamento di esecuzione.
(2) Chiunque raccoglie funghi sui terreni vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo di funghi o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso. Si procede anche alla confisca dei funghi. 4)
(3) La costituzione di superfici destinate alla raccolta funghi a pagamento è vietata; l'inosservanza di questa prescrizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 241 euro. 4) Art. 4(Disciplina della raccolta)(1) Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi è consentita nei giorni pari del mese, tra le ore 7 e le ore 19, in quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, alle persone che abbiano presentato relativa denuncia; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda da solo il predetto limite.
(2) Avuto riguardo alle consuetudini locali i residenti nel relativo comune possono raccogliere nei giorni pari tra le ore 7 e le ore 19 due chilogrammi a persona. La residenza è comprovata tramite un documento di riconoscimento valido.
(3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai proprietari privati, agli affittuari, usufruttuari e loro rispettivi familiari conviventi per la raccolta di funghi nell'ambito del terreno di loro disponibilità.
(4) Chiunque viola i limiti di misura previsti dai commi 1 e 2 nella raccolta dei funghi soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 34 euro per ogni chilogrammo o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso oltre alla quantità consentita. Si procede anche alla confisca dei funghi eccedenti la quantità consentita.
(5) I raccoglitori sono obbligati a trasportare i funghi a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 34 euro a 97 euro.
(6) E'vietato il danneggiamento di funghi sul terreno; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 46 euro a 126 euro. 5) Art. 5 6)(1) La denuncia di cui all'articolo 4, comma 1, è personale e può essere presentata unicamente da persone di età superiore agli anni 14. Essa è composta dalla quietanza di versamento del diritto di raccolta, rilasciata da un ufficio postale o un istituto bancario, nonché da un documento di riconoscimento valido. La quietanza deve contenere le generalità della persona ed il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia.
(2) La denuncia ha validità giornaliera o plurigiornaliera e acquista efficacia con il pagamento di un diritto di raccolta, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale. La denuncia non è efficace nelle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3.
(3) Entro la fine di ogni anno i comuni presentano all'ispettorato forestale territorialmente competente il rendiconto del numero di denunce effettuate ed i relativi introiti. I comuni trattengono il 25 per cento degli introiti derivanti dai diritti di raccolta e comunque il 100 per cento degli stessi in caso di introiti non superiori a 500 euro l'anno. In caso di introiti superiori a 500 euro, il 75 per cento degli stessi viene utilizzato, d'intesa con il relativo ispettorato forestale, per interventi di miglioramento del patrimonio forestale.
(4) Chiunque raccoglie funghi senza essere in possesso della quietanza di versamento del diritto di raccolta soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 57 euro, maggiorata di 34 euro per ogni chilogrammo, o frazione di esso, che viene accertato in suo possesso. Si provvede anche alla confisca dei funghi.
(5) Chi versa soltanto in parte il diritto di raccolta o non esibisce un documento di riconoscimento valido soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro. 7)
(Denuncia per la raccolta dei funghi) Al di fuori del comune di residenza: versamento del diritto fisso a favore del comune di raccolta pari a euro 8,00 per ogni giorno (è ammesso anche il pagamento cumulativo per più giorni pari, preferibilmente con bollettino di conto corrente postale). Determinato con deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2007, n. 1737 (pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 12 giugno 2007) Elenco numero conto-correnti dei comuni [PDF 9 kb] Art. 7(Permessi speciali)(1) L'assessore provinciale competente in materia può rilasciare permessi di raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, validi per zone determinate o anche per tutto il territorio provinciale, esclusi i luoghi espressamente interdetti dai proprietari dei fondi.
(2) La richiesta di permesso di cui al comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso. 8)
(3) Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta. 9) Art. 8(Disposizioni per l'applicazione della presente legge)(1) La vigilanza sull'osservanza della presente legge viene esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. Essa spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.
(2) Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge, per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrice dei funghi e, nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza.
(3) Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento. 10)
(4) Chiunque, a formale intimazione, opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili non considerati oggetti personali soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 161 euro.
(5) In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i funghi raccolti per la confisca nei casi previsti dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le singole fattispecie dalla presente legge è raddoppiata, previa stima da parte dell'agente accertatore della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previo rilascio di una ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori.
(6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sono cumulabili.
(7) I verbali di accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge sono trasmessi all'ufficio provinciale Amministrazione forestale. 11) Art. 9 6)Art. 10 6)Art. 11 (Abrogazione)
(1) La legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19 , è abrogata. Art. 12 6)Art. 13 6)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
1) Pubblicata nel B.U. 2 luglio 1991, n. 28. 2) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 37 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10 . 3) I commi 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 37 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10 . 4) I commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 38 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10 . 5) L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10 . 6) Abrogato dall'art. 44, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10 . 7) L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10 . 8) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23 , e dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4 . 9) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23 , e dall'art. 4 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4 e poi dall'41 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10 . 10) L'art. 8, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6 . 11) L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 42 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10 . |