REGIONE MARCHE Legge Regionale 25 luglio 2001 e successive modificazioni
Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e
conservati.
Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative.
1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti. Art. 2 Ambiti di raccolta.
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. I
proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità
possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale
volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta
regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione.
5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.
Art. 3 Esercizio della raccolta.
1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.
2. È permessa
la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i
funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero
personale di raccolta consentito all'accompagnatore. 3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali: a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;
b) siano in
possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4 della L.R. 6 ottobre
1987, n. 34; 4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.
Art. 4 Abilitazione.
1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7.
2.
L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale. 3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi, edito dalla Regione Marche.
Art. 5 Permesso di raccolta.
1. L'esercizio
della raccolta è, subordinato al pagamento dei seguenti importi, la cui ricevuta
di versamento a favore della Regione Marche costituisce titolo di permesso
valido su tutto il territorio regionale: b) lire 30.000 (Euro 15,49), per i permessi annuali; c) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi semestrali; d) lire 10.000 (Euro 5,16), per i permessi turistici giornalieri; e) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi turistici settimanali.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
3. Il permesso
ai soggetti non residenti nelle Marche, diversi da quelli previsti dal comma 4
dell'articolo 3, ha validità annuale ed è subordinato al pagamento di lire
100.000 (Euro 51,64). 4. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'UNCEM e l'UPI, con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
5. La Giunta regionale può ridurre fino al 50 per cento gli importi di cui al comma 1 a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per la raccolta limitata al territorio dell'ente.
6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.
Art. 6 Autorizzazioni speciali.
1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.
Art. 7 Corsi formativi.
1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.
2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
Art. 8 Utilizzo delle risorse.
1. Gli introiti
derivanti dal pagamento dei permessi di raccolta vengono trasferiti su un
apposito capitolo del bilancio regionale denominato "Fondo tariffario inerente
l'esercizio della raccolta dei funghi e annualmente ripartiti nella misura del
70 per cento fra le Comunità montane, sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione, del 20 per cento fra le Province, sulla
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le finalità
legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e
svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle
Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di
rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché
corsi didattici, convegni,
3. Le risorse del fondo sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei
residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 2 della legge n. 352/1993, che, in modo associato, intendano
esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e
svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della
presente legge. 4. Parte delle risorse del fondo possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.
Art. 9 Disposizioni particolari per le zone montane.
1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile: a) aree da riservare alla raccolta a fini economici; b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.
2. La quota del
territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di
cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i
Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni
micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai
soggetti di cui all'articolo
Art. 10 Limiti, modalità di raccolta e divieti.
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. È vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.
5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta. 6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
Art. 11 Commercializzazione.
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 ed a certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3.
L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei funghi
epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di un esame
sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un funzionario dell'ente
competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui uno
dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da
esperti micologici delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e
distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di
riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme
di trattamento, conservazione e commercializzazione. 4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Si applicano, per quanto non previsto, il D.P.R. n. 376/1995 e la normativa statale in materia.
Controllo sanitario.
1. Presso ogni
Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è
istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini,
identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di
intossicazione. L'ispettorato micologico collabora altresì con le strutture
sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da
funghi. 2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di cui all'articolo 8 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7, per gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.
3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.
Art. 13 Vigilanza.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 376/1995, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29.
Art. 14 Sanzioni amministrative.
1. Salvo che il
fatto non costituisca reato, coloro che nella raccolta non osservino le norme
della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti,
alla sanzione amministrativa, graduata sulla base della gravità della infrazione
effettuata, compresa, per i raccoglitori a scopo amatoriale, fra il limite
minimo di lire 150.000 e il limite massimo di lire 500.000. Per coloro che
esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione e trasformazione, la
sanzione è elevata rispettivamente a lire 250.000 e lire 1.800.000, secondo i
principi della L.R. 10 agosto 1998, n. 33.
2. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti competenti.
Art. 15 Modificazioni alla L.R. n. 34/1987. 1. (2).
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 34/1987 sono soppresse le parole: "e dei funghi". (2) Sostituisce il titolo della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34.
Art. 16 Norme transitorie.
1. I soggetti
autorizzati alla raccolta dei funghi dagli enti competenti ai sensi della L.R.
n. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri
enti operanti in ambito regionale, consegnano il proprio tesserino all'ente
competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge
per ottenere il rilascio del tesserino di cui all'articolo 4. 2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla legge n. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 17 Abrogazioni.
1. Gli articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della L.R. n. 34/1987 sono abrogati.
Allegati alla Legge e Moduli per le domande Allegato A Elenco delle più comuni specie velenose
(articolo 7)
1) Amanita phalloides 2) Amanita phalloides var. alba 3) Amanita verna 4) Amanita virosa 5) Cortinarius orellanus e suo gruppo 6) Galerina marginata 7) Gyromitra esculenta 8) Lepiota helveola e suo gruppo
Elenco delle più comuni specie tossiche
(articolo 7)
1) Amanita pantherina 2) Amanita muscaria 3) Boletus satanas 4) Boletus lupinus 5) Clitocybe dealbata e suo gruppo 6) Entoloma sinuatum (= Entoloma lividum) 7) Hebeloma sinapizans 8) Lactarius piperatus e tutti quelli a lattice bianco e pepato 9) Lepiota cristata 10) Mycena pura 11) Omphalotus olearius 12) Paxillus involutus 13) Russula luteotacta e tutte quelle a sapore acre 14) Tricholoma filamentosum 15) Tricholorna pardinum 16) Tricholoma sciodes 17) Tricholoma virgatum 18) Tricholoma bresadolanum 19) Tricholoma sulphureum 20) Hypholoma fasciculare 21) Hypholoma sublateritium 22) Agaricus xanthoderma e suo gruppo 23) Ramaria formosa 24) Ramaria pallida 25) Inocybe fastigiata (= Inocybe rimosa)
Allegato C Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376
(articolo 11)
1) Agaricus arvensis 2) Agaricus bisporus (= Psalliota bispora) 3) Agaricus bitorquis 4) Agaricus campestris 5) Agaricus hortensis (= Psalliota hortensis) 6) Agaricus macrosporus 7) Agrocybe aegerita (= Pholiota aegerita) 8) Amanita cesarea 9) Armillariella mellea (= Armillaria mellea) 10) Hirneola auricola judae 11) Boletus aereus 12) Boletus aestivalis (= Boletus reticulatus) 13) Boletus appendiculatus 14) Boletus edulis 15) Boletus impolitus 16) Boletus pinophilus (= Boletus pinicola) 17) Boletus regius 18) Krombholziella (= Leccinum; tutte le pecie) 19) Xerocomus badius (= Boletus badius) 20) Suillus granulatus (= Boletus granulatus) 21) Suillus luteus (= Boletus luteus) 22) Calocybe gambosa (= Tricholoma georgii) 23) Cantharellus (tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis var. lutescens, muscigenus) 24) Craterellus cornucopioides 25) Clitocybe geotropa 26) Clitocybe gigantea (= Leucopaxillus giganteus) 27) Hydnum albidum 28) Hydnum repandum 29) Hydnum rufescens 30) Hygrophorus penarius 31) Hygrophorus russula (= Tricholoma russula) 32) Camarophyllus pratensis (= Hygrophorus pratensis) 33) Lactarius deliciosus 34) Lactarius sanguifluus 35) Lentinus edodes 36) Macrolepiota escoriata 37) Macrolepiota konradii (= Lepiota konradii) 38) Macrolepiota mastoidea 39) Macrolepiota procera (= Lepiota procera) 40) Marasmius oreades 41) Morchella (tutte le specie) 42) Pholiota mutabilis (= Kuehneromices mutabilis) 43) Pholiota nameko mutabilis 44) Pleurotus cornucopiae 45) Pleurotus eryngii 46) Pleurotus ostreatus 47) Russula aurea 48) Russula cyanoxantha 49) Russula decolorans 50) Russula delica 51) Russula heterophylla 52) Russula paludosa 53) Russula vesca 54) Russula virescens 55) Stropharia rugosoannulata 56) Tricholoma acerbum 57) Tricholoma columbetta 58) Tricholoma equestre 59) Tricholoma gausapatum 60) Tricholoma imbricatum 61) Tricholoma myomyces 62) Tricholoma portentosum 63) Tricholoma scalpturatum 64) Tricholoma terreum 65) Volvariella esculenta 66) Volvariella volvacea |