REGIONE EMILIA E ROMAGNA Legge Regionale n° 6 del 2 aprile 1996 e successive modificazioni
(B.U. n. 35 del 5 aprile 1996).
TITOLO I FINALITA'Art. 1. (Finalità).
TITOLO II RACCOLTA DEI FUNGHI
Principi generali
Art. 2. (Definizioni).
a) per "Enti competenti, gli Enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3; b) per "raccolta", quando non diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili; c) per "territorio montano", quello compreso nelle comunità montane istituite ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.
(Esercizio delle funzioni amministrative).
2. Le funzioni amministrative di cui al presente Titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva.
4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli
Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società
civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli
indirizzi e ai programmi della loro attività, la consultazione delle
organizzazioni sindacali e professionali
CAPO IIAutorizzazione e limiti alla raccolta
(Autorizzazione alla raccolta).
1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze dì conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti. 7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi: a) giornaliero; b) settimanale; c) mensile; d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti. 8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.
Art. 5. (Limiti alla raccolta).
2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.
3. E' vietata altresi la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.
Art. 6. (Modalità della raccolta).
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. E' vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. E' vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei dì qualsiasi gpecie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
Art. 7. (Raccolta nelle aree protette).
2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.
4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
Art. 8. (Divieti alla raccolta).
a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne; b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può: a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico; b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.
CAPO III Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 9. (Raccolta nei territori montani).
a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici; b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.
2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree
di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei
non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla
promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono
individuate in terreni del demanio pubblico
3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative
agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4
settembre 1981, n. 30, proprietà collettive quali comunalie, comunelli e altre
forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti, a
richiesta degli interessati,
4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1.
5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera del somma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.
(Agevolazioni).
1.Coltivatori diretti, soci dipendenti di
cooperative agricoloforestali, utenti di beni di uso civico e proprietà
collettive quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i
soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso
dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente
competente, che si potrà avvalere a tal fine
(Raccolta a fini economici):
2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.
3. I coltivatori diretti e i conduttori, a
qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla
lettera b) del comma 1dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti
competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né
temporali né quantitative, previa opposizione di apposite tabelle ai margini dei
propri fondi e presentazione di un piano di
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
6.- Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2.
Art. 12. (Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche).
2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.
Sanzioni
Art. 13. (Fattispecie sanzionatorie).
1. Nelle fáttispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate: a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da Lire 50.000 a Lire 300.000, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera; b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da Lire 10.000 a Lire 60.000, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona; c) mancato porto dell'autorizzazione: da Lire 5.000 a Lire 30.000 purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione; d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da Lire 100.000 a Lire 600.000, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali; e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da Lire 10.000 a Lire 60.000; f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. l: da Lire 50.000 a Lire 300.000; g) raccolta dall'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2; da Lire 25.000 a Lire 150.000; h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da Lire 10.000 a Lire 60.000.
2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000.
3. L'esercizio della raccolta nelle riserve
naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre
zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione
pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000, salve le sanzioni più severe
eventualmente stabilite dalla
4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 300.000.
5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano dì conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Lire 600.000 a Lire 1.200.000.
Art. 14. (Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative).
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni: a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. l; b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6; c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone diprotezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno gabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 aprile 1984. n. 21. |