Associazione Micologica Adriatica (Pescara)

Funghi - natura - ambiente

 

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REGIONE VENETO

Legge Rrgionale n° 23 del 19 agosto 1996

e successive modificazioni

 

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

 

TITOLO I

Finalità

 

Art.1

Finalità.

 

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

 

TITOLO II

Raccolta dei funghi

 

Capo I

Autorizzazione e limiti alla raccolta

 

Art. 2

Autorizzazione alla raccolta.

 

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:

a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;

b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato.

 

2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

 

3. abrogato.

 

4. abrogato.

 

5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:

a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;

b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.

 

6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta.

 

7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore.  Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.

 

8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

 

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.

 

 Art. 2-bis

Famiglie regoliere.

 

1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l'intera proprietà regoliera .

Art. 3

Limiti di raccolta.

 

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

 

a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);

b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);

c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);

d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);

e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);

f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);

g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);

h) CLITOCYBE GEOTROPA;

i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);

j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);

k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);

l) POLYPORUS poes caprae;

m) TRICHOLOMA gruppo terreum (Morette);

n) RUSSULA VIRESCENS (Verdone).

 

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

 

3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

 

4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

 

5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.

 

6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

 

 Art. 4

Modalità di raccolta.

 

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.

 

2. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

 

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

 

4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

 

5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

 

 Art. 5

Divieti di raccolta.

 

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

 

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

 

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

 

 Art. 6

Limitazioni temporali.

 

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'articolo 2, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

 

2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati.

 

 Art.7

Corsi didattici.

 

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

 

Capo II

 Deroghe e raccolta a fini economici

 

Art. 8

Autorizzazione speciale.

 

1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.

 

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

 

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

 

 Art. 9

Deroghe per le zone montane.

 

1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

 

 Art. 10

Agevolazioni alla raccolta.

 

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.

 

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

 

TITOLO III

 Commercializzazione dei funghi

 

 Art. 11

Commercializzazione.

 

1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

 

2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

 

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.

 

4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.

 

5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.

 

TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

 

 Art. 12

Vigilanza.

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

 

 Art.13

Sanzioni amministrative.

 

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 3;

b) da lire 50.000 a lire 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 4;

c) da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni Kg., o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

d) da lire 50.000 a lire 100.000 per la raccolta in zone di divieto;

e) da lire 50.000 a lire 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente legge.

 

2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza (7).

 

3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

 

4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

 

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Art.14

Istituzione Ispettorati micologici.

 

1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.

 

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

 

 Art.15

Disposizioni esecutive di attuazione.

 

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.

 

Art.16

Introiti.

 

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.

 

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.

 

3. Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.

 

 Art.17

Abrogazione.

 

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66;

b) l'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6.

 

 Art.18

Norma transitoria.

 

1. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a partire dal 31 marzo 1997.

 

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999.
(9).

 

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 e successive modifiche. 


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