REGIONE SARDEGNA
Proposta di Legge
n° 256 del 11 ottobre 2006
e successive modificazioni
XIII LEGISLATURA
presentata dai consiglieri regionali
CUCCU Giuseppe - CUCCA - SABATINI - UGGIAS - CACHIA
l'11 ottobre 2006
Tutela e disciplina della raccolta dei funghi
epigei spontanei
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La tradizione della raccolta dei funghi,
profondamente radicata in Sardegna, si rinnova ogni anno mobilitando sull'intero
territorio regionale migliaia di raccoglitori e semplici appassionati. La
stagione ideale è l'autunno quando, in seguito alle piogge abbondanti e alle
temperature favorevoli, i funghi nascono in grande quantità. Ma se "andar per
funghi" è per molti sardi un'avventura irrinunciabile, è anche vero che una
raccolta indiscriminata può arrecare gravi danni alla vita e alla riproduzione
dei funghi e di conseguenza agli equilibri degli ecosistemi della nostra
Regione, dei quali questi organismi sono parte vitale e insostituibile.
La presente proposta di legge intende colmare il
vuoto normativo costituito dall'assenza in Sardegna, di un'organica disciplina
della raccolta dei funghi epigei spontanei. Si tratta di alcune importantissime
norme tese a tutelare l'interesse comune dei sardi per la salvaguardia
dell'integrità degli ecosistemi vegetali e delle risorse micologiche della
nostra Regione.
L'azione di tutela si fonda soprattutto su
limitazioni quantitative della raccolta di funghi: ciascun raccoglitore non
potrà oltrepassare la quantità giornaliera di tre chilogrammi pro capite, anche
se tale limite non si applica quando sia un singolo esemplare a superare il
suddetto peso.
La proposta di legge introduce regole anche sulle
modalità di raccolta dei funghi, vietando e sanzionando l'uso di uncini,
rastrelli o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno,
il micelio dei funghi e l'apparato radicale della pianta. Inoltre, vieta di
asportare il materiale terroso costituente lo strato umifero dei terreni e
impone che i funghi siano raccolti e trasportati in contenitori rigidi e forati
per consentire la fuoriuscita delle spore.
Al fine di evitare i fenomeni, assai frequenti, di
distruzione di grandi quantitativi di funghi, come spesso accade alle specie
fungine sconosciute o poco conosciute, la proposta di legge vieta e punisce il
comportamento di chi danneggia e distrugge qualsiasi genere di fungo.
La limitazione della raccolta investe anche le aree
di rilevante interesse scientifico e naturalistico del territorio regionale e,
al fine di non pregiudicare il ripristino degli ecosistemi ambientali, è vietata
la raccolta dei funghi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti tre anni.
La proposta di legge tutela i diritti dei
proprietari e dei conduttori dei fondi, che possono riservarsi la raccolta dei
funghi apponendo cartelli nei confini della loro proprietà terriera, e quelli
dei cittadini per i quali la raccolta di funghi spontanei costituisce fonte di
lavoro. La proposta di legge prevede, infatti, il rilascio da parte del sindaco
del comune interessato, previa deliberazione della provincia, di un'abilitazione
alla raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi giornalieri
per scopi commerciali.
Il rilascio dell'abilitazione è subordinato al
superamento di un colloquio dinanzi ad una commissione di esperti che ha il
compito di accertare la conoscenza da parte del richiedente delle norme che
disciplinano la raccolta dei funghi e la capacità da parte dello stesso di
riconoscere le più comuni specie fungine commestibili, non commestibili e
velenose. L'esame ha il duplice scopo di garantire il rispetto dell'ambiente da
parte dei raccoglitori professionali di funghi e una maggiore tutela dei
consumatori.
La presente proposta di legge nasce dalla profonda
convinzione che non sia sufficiente imporre delle regole se non si lavora anche
nel senso di favorire la diffusione di una "cultura micologica" dei sardi. La
consapevolezza diffusa dell'importanza di preservare il patrimonio micologico e
naturalistico della nostra isola potrà dare più risultati di qualsiasi
regolamentazione.
Ecco perché la proposta di legge affida alla
Regione, in collaborazione con i gruppi e le associazioni che si occupano di
micologia, il compito di promuovere iniziative finalizzate a favorire la
conoscenza e il rispetto della flora fungina attraverso studi, ricerche,
campagne di informazione e sensibilizzazione, ma anche mediante l'organizzazione
di corsi di formazione per i soggetti chiamati a vigilare sul rispetto delle
disposizioni normative.
I proponenti auspicano che la proposta di legge
venga approvata in tempi brevi dal Consiglio regionale, al fine di evitare
ulteriori danni al patrimonio micologico della Sardegna.
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TESTO DEL
PROPONENTE
Art. 1
Finalità generali
1. La presente legge disciplina la raccolta
dei funghi epigei spontanei allo scopo di tutelare l'integrità degli ecosistemi
vegetali e delle risorse micologiche della Sardegna.
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei
non può pregiudicare il ruolo biologico e le funzioni che i funghi svolgono
tramite simbiosi, saprofitismo, parassitismo e biomonitoraggio.
Art. 2
Disciplina della raccolta di funghi
1. Nel territorio della Sardegna la raccolta
di funghi epigei spontanei è regolamentata.
2. La raccolta di funghi può essere
effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, entro i limiti
previsti dalla presente legge.
Art. 3
Limitazioni alla raccolta di funghi
1. È consentita la raccolta di specie fungine
epigee commestibili in quantità giornaliera non superiore a chilogrammi 3 per
persona di età superiore a quattordici anni, purché la raccolta stessa non sia
interdetta dal proprietario del fondo, mediante apposizione di cartelli o altre
idonee manifestazioni della propria volontà. Il limite massimo ammesso non si
applica quando il singolo esemplare superi il suddetto peso.
2. Per la raccolta di funghi è vietato usare
uncini, rastrelli o altri mezzi che possano provocare danneggiamento allo strato
umifero del terreno, al micelio dei funghi e all'apparato radicale della pianta.
3. I funghi devono essere raccolti e
trasportati in contenitori rigidi e forati che permettano la fuoriuscita delle
spore.
4. Nei boschi è vietato raccogliere e
asportare il materiale terroso costituente lo strato umifero dei terreni o
danneggiare i funghi.
5. È vietata la distruzione volontaria di
funghi di qualsiasi specie.
6. È sempre vietato raccogliere, vendere e
detenere funghi della specie Amanita cesarea allo stato di ovulo e Boletus del
gruppo edulis con capello di dimensioni inferiori ai 5 centimetri.
Art. 4
Aree percorse dal fuoco
1. È vietata la raccolta di funghi nei boschi
percorsi dal fuoco nei precedenti tre anni. Tale divieto deve essere indicato
con cartelli delle dimensioni minime di centimetri 30 per 25, a cura e spese del
comune.
2. Il divieto è imposto con ordinanza del
sindaco del comune interessato sulla base delle indicazioni dell'ispettorato
forestale competente per territorio.
3. I comuni interessati, sulla base dei dati
sulle superfici percorse da incendi, forniti dai competenti organi del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale, compilano l'elenco delle aree interdette
alla raccolta di funghi.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso tutte le stazioni forestali
e di vigilanza ambientale, le province, i comuni e le comunità montane.
Art. 5
Aree interdette
1. La raccolta di funghi epigei spontanei è
vietata nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente
per motivi silvo-colturali.
2. La raccolta di funghi può essere vietata
anche in altre aree di particolare valore naturalistico o scientifico,
individuate dall'Assessore regionale della difesa dell’ambiente e dagli enti
locali competenti.
Art. 6
Sospensione temporanea della raccolta di funghi
1. Al fine di proteggere aree di rilevante
interesse scientifico o naturalistico, nonché di prevenire profonde
modificazioni degli ecosistemi naturali, l'Assessore regionale della difesa
dell’ambiente può, d'iniziativa propria, o su segnalazione degli uffici
forestali oppure su proposta degli enti locali interessati, sospendere con
decreto la raccolta generalizzata di funghi in determinate aree o su tutto il
territorio regionale, per periodi continui non superiori a quattro settimane.
2. La sospensione della raccolta può anche
riguardare singole specie su tutto il territorio regionale o su aree
circoscritte di esso.
3. I decreti di cui al presente articolo sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione sarda e affissi agli albi
pretori dei comuni interessati.
Art. 7
Diritto dei proprietari e dei conduttori di fondi
1. I proprietari o i conduttori di fondi
possono riservarsi la raccolta dei funghi nel proprio fondo apponendo, a proprie
spese, cartelli indicatori lungo i confini del fondo stesso.
2. I cartelli indicatori, di dimensioni
minime di centimetri 30 per 25, devono essere posti su pali ad almeno metri 2,50
di altezza dal suolo lungo il confine del fondo, ad una distanza tale da essere
visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile
il precedente e devono contenere la scritta ben visibile "Raccolta di funghi
riservata - L.R. xx yyyyyy zzzz, n. xx".
3. I proprietari ed i conduttori del fondo
che intendano riservarsi la raccolta dei funghi devono comunicarlo al sindaco
del comune interessato.
Art. 8
Raccolta a scopo commerciale
1. Il sindaco del comune interessato può
rilasciare permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore a tre
chilogrammi alle persone in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 9,
per le quali la raccolta di funghi commestibili spontanei costituisce fonte di
lavoro.
2. I provvedimenti di abilitazione hanno
validità annuale, sono rilasciati a titolo oneroso e sono rinnovabili. Essi
abilitano alla raccolta fino a un massimo giornaliero di chilogrammi 20 di
precisate specie fungine in determinate aree del territorio comunale.
3. Le domande per il rilascio delle
abilitazioni devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno e sono
esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ammontare degli importi da corrispondere al comune per il rilascio
dell’abilitazione alla raccolta per fini commerciali è stabilito con apposita
deliberazione da adottarsi da parte degli organi dello stesso ente.
5. L’abilitazione deve essere esibita a
richiesta del personale addetto alla vigilanza.
Art. 9
Rilascio delle abilitazioni per la raccolta a scopo commerciale
1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi a scopo commerciale è rilasciata
dal sindaco a seguito di determinazione della provincia del comune di residenza,
previo colloquio con la commissione di cui all'articolo 10.
2. Il colloquio di cui al comma 1 è teso ad
accertare la conoscenza, da parte del richiedente l'abilitazione, delle norme
che disciplinano la raccolta dei funghi e la capacità da parte dello stesso di
riconoscere le più comuni specie fungine commestibili, non commestibili e
velenose.
3. L'abilitazione si intende automaticamente rinnovata con il pagamento del
tributo annuale.
Art. 10
Commissioni d'esame per il rilascio delle abilitazioni a scopo commerciale
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale della difesa
dell’ambiente, è istituita presso ogni provincia una commissione d'esame per il
rilascio delle abilitazioni alla raccolta di funghi epigei spontanei a scopo
commerciale.
2. Le commissioni durano in carica tre anni e
sono composte:
a) dall'assessore provinciale dell'ambiente;
b) dal responsabile del servizio provinciale
dell'ispettorato forestale e di vigilanza ambientale;
c) da due esperti micologi di comprovata competenza, appartenenti ad enti
pubblici o ad associazioni micologiche;
d) da un funzionario della provincia con
funzioni di segretario.
Art. 11
Raccolta a scopo scientifico o didattico
1. In occasione di mostre, seminari o altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, per
comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, l'Assessore regionale
della difesa dell’ambiente rilascia, in deroga alla presente legge, permessi
speciali per la raccolta di funghi anche non commestibili.
2. I permessi speciali sono rilasciati a
titolo gratuito, hanno validità per il periodo delle manifestazioni e sono
rinnovabili.
3. Qualora le manifestazioni di cui al
presente articolo abbiano carattere comunale o provinciale e si ripetano
stabilmente ogni anno, l'Assessore regionale della difesa dell’ambiente può
delegare il rilascio dei permessi speciali alla provincia o al comune nel cui
territorio tali manifestazioni si svolgono.
4. I titolari di permessi speciali sono
tenuti a documentare, alla fine di ogni anno, la propria attività e i relativi
studi all'amministrazione che ha rilasciato i permessi stessi.
Art. 12
Elenco regionale delle associazioni e dei gruppi che si occupano di
micologia
1. Presso l'Assessorato regionale della
difesa dell'ambiente è istituito l'elenco regionale delle associazioni e dei
gruppi che si occupano di micologia.
2. Le associazioni e i gruppi che si occupano
di micologia aventi sede in Sardegna possono richiedere l'iscrizione all'elenco
regionale di cui al comma 1, purché regolarmente costituiti con proprio statuto
approvato e notificato all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente
Art. 13
Promozione e ricerca
1. La Regione Sardegna promuove iniziative
finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina
avvalendosi degli organismi pubblici e delle associazioni micologiche e
naturalistiche radicate nel territorio.
2. L'Amministrazione regionale finanzia studi e ricerche, porta avanti
campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la
salvaguardia dei funghi epigei spontanei e organizza corsi di formazione per il
personale preposto alla vigilanza.
3. L'Amministrazione regionale concede contributi ad enti e associazioni
micologiche e naturalistiche per l'organizzazione di corsi aperti a tutti i
cittadini interessati e per la realizzazione di mostre o altri eventi destinati
a diffondere la conoscenza e la valorizzazione dei funghi spontanei, anche
attraverso la distribuzione di opuscoli informativi.
4. I finanziamenti di cui al presente
articolo sono disposti con decreto dell'Assessore regionale della difesa
dell'ambiente.
Art. 14
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo per
l'osservanza delle disposizioni della presente legge è demandata agli agenti e
agli ufficiali di polizia giudiziaria, al Corpo forestale e di vigilanza
ambientale della Regione, agli organi di polizia rurale e urbana degli enti
locali.
Art. 15
Sanzioni
1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta
di funghi comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione di quelli
commestibili a enti di beneficenza, fatta salva la facoltà di dimostrarne la
legittima provenienza.
2. I funghi non commestibili possono essere
assegnati ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche,
studi, mostre o altre manifestazioni ed eventi finanziati dalla Regione in base
alla presente legge.
3. Per la violazione delle norme dettate
dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo
o frazione di chilogrammo raccolto oltre la quantità di funghi consentita;
b) da euro 100 a euro 300 per ogni
chilogrammo o frazione di chilogrammo raccolto, detenuto o commercializzato, di
Amanita cesarea allo stato di ovulo o di Boletus del gruppo edulis con capello
di dimensioni inferiori ai 5 centimetri;
c) da euro 500 a euro 1.000 per chi raccoglie
funghi per scopi commerciali senza aver ottenuto il prescritto permesso comunale
o in violazione delle indicazioni contenute nel permesso stesso;
d) da euro 50 a euro 250, per chi utilizza mezzi vietati nella raccolta
dei funghi spontanei, o asporta dal sottobosco materiale terroso oppure
trasporta i funghi raccolti in contenitori non consentiti;
e) da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo
di funghi raccolto nelle aree in cui la raccolta è vietata ai sensi degli
articoli 4 e 5, o sospesa ai sensi dell'articolo 6;
f) euro 30 per ogni altra violazione alle disposizioni della presente
legge.
4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente per la
definizione degli accertamenti per violazioni amministrative alla presente
legge.
Art. 16
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge sono valutati in 100.000 euro per gli anni 2006 e successivi.
Alla relativa spesa si fa fronte mediante la variazione di bilancio di cui al
comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni
finanziari 2006-2008 è apportata la seguente variazione:
in aumento
05 - AMBIENTE
UPB S05.043 (NI)
Spese per la legge "Tutela e disciplina della
raccolta dei funghi epigei spontanei"
2006 euro 100.000
2007 euro 100.000
2008 euro 100.000
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi
2006 euro 100.000
2007 euro 100.000
2008 euro 100.000
mediante la riduzione di cui alla voce 1) della
tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge
finanziaria 2006).
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Sardegna.
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