REGIONE PUGLIA Legge Regionale n. 12 del 25-08-2003 e successive modificazioni
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376
(B.U.R. Puglia n. 99 del 29.08.2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
2. E' vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri quattro. 3. E' invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole dimensioni, quali il Cantharellus cibarius (galletto) o la Calocybe gambosa (musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri. 4. E' altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (Calvatia gigantea, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (Poyiporus giganteus, Pleurotus ostreatus, Armillaria mellea, ecc.) 5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso. 6. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti).
7. E' vietato usare, nella raccolta dei funghi,
rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato
umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della
vegetazione. 10. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
Articolo 3 1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio da parte dei comuni, delle comunità montane e degli enti parco di apposito patentino, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale all'alimentazione, e/o permesso, da rilasciare rispettivamente ai raccoglitori professionali, che raccolgono per integrare il reddito normalmente percepito e ai raccoglitori occasionali, che raccolgono per consumo proprio. 2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di raccolta. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di raccolta. 3. Il patentino e/o permesso hanno carattere personale. 4. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 determinano le modalità e i criteri del rilascio dei permessi e patentini, ivi compreso il numero massimo degli stessi rilasciabili durante l'anno solare, la somma da versare e la loro validità temporale. I patentini sono rilasciati a seguito di un corso formativo da parte degli enti di cui all'articolo 10. 5. I fondi derivanti dal rilascio del permesso e patentino sono destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.6. I cercatori devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione.
Articolo 4 1. Gli enti preposti possono rilasciare speciali permessi per la raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma in ogni caso non al di sopra di dieci chilogrammi per persona al giorno. Tali permessi speciali sono rilasciati a soggetti residenti negli ambiti territoriali di competenza, per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione del reddito, nonché ai soggetti di cui alla l. 352/1993, articolo 2, comma 3. Detti permessi hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma stabilita annualmente e comunque non inferiore a euro 103,29.
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione: a) nelle riserve naturali; b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette
dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali; 2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale
profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la
reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il
bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
medesima, anche su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1. Il divieto
è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il
perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.
5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi
regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali aventi
finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi. 8. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto. 9. La Regione può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia. 10. L'Assessore regionale competente può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo. 11. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.
Articolo 6 1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle Aziende sanitarie locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo dodici ore.
Articolo 7 1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di
funghi raccolti oltre la quantità consentita; c) euro 51,65 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1; d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6; e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9. 2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1
comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca
dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale
che accerta l'infrazione.
6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono
accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689
e della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8. Una copia del verbale deve essere
immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti
l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione
si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del
codice di procedura civile. 8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti all'ente, di cui all'articolo 3, competente a rilasciare il permesso - patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9.
Articolo 8
1. La vigilanza sull'applicazione della presente
legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme
vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato,
ai comandi carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli
organi di polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti
di prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e
agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero
della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono
possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.
Articolo 9
3. La Regione Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi che possono essere raccolti.
Articolo 10
2. A norma del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686, la Giunta regionale disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi. 3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 12 1. E' consentita la raccolta e la commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui all'allegato I del dpr 376/1995, successivamente integrato con delibera di Giunta regionale n. 1211 del 25 marzo 1997, oltre che delle seguenti specie: - Calocybe gambosa - Agricus macrosporus - Russula aurea - Lactarius salmonicolor - Lactarius semisanguifluus - Clitocybe gibba - Lyophyllum connatum - Lepista nuda - Leucopaxillus giganteus (f. bianca) sin. L. candidus.
Articolo 13
1. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono
introitati sul capitolo n. 1012015 "Entrate derivanti da infrazioni a norme
relative alle tasse e dal recupero di notifiche" del bilancio di previsione
della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003; e in uscita con apposito
capitolo per la devoluzione agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, della
presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 agosto 2003
RAFFAELE FITTO
LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14
“Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)”
IL CONSIGLIO REGIONALEHA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge:
Art. 1
1 . L’articolo 1 della legge regionale 25 agost2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376), è sostituito dal seguente:
“Art 1 (Finalità)
1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.”.
Art. 2
1. .All’articolo 2 (Modalità di raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d’età superiore ai quattordici anni, in possesso dell’apposito permesso di raccolta di cui all’articolo 3.”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. E’ vietata la raccolta dell’Amanita Caesarea allo stato d’ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre.”; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. E’ invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni: a. Armillaria mellea b. Cantharellus (tutte le specie) c. Craterellus cornucopioides d. Hydnum repandum e. Tricholoma terreum f. Calocybe gambosa” ; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. E’ consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica.”; e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5 bis. E’ fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi disicura provenienza.”.
Art. 3
1. All’articolo 3 (Permesso per la raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell’Assessore regionale alle risorse alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico delle ASL, l’attestato all’identificazione delle specie fungine, a seguito di specifico corso formativo delledurata minima di dodici ore, con superamento di prove finali. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo). L’attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Si definiscono raccoglitori occasionalicoloro che raccolgono i funghiper proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, icommercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 della l. 352/1993.”; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3.Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in: a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri; b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri. Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purchè il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell’ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.”; d) il comma 4 è abrogato; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell’ecosistema forestale.”; f) il comma 6 è abrogato. 2. A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso di attestati d’idoneità all’identificazione delle specie fungine, rilasciati dalle ASL in seguito alla frequenza di specifici corsi di formazione, viene confermata la qualificazione d’idoneità già riconosciuta. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento quinquennale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2003, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 4
1. L’articolo 4 (Permessi speciali) della l.r.12/2003 è abrogato.
Art. 5
1. All’articolo 5 (Zone interdette alla raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 le parole “Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “Asssessore regionale alle risorse alimentari” ; b) al comma 10 le parole“L’Assessore regionale competente” sono sostituite dalle seguenti: “L’Assessore regionale alle risorse alimentari”.
Art. 6
1. L’articolo 6 della l.r. 12/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Autorizzazione alla vendita) 1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l’attestato d’idoneità all’identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prova finale. “2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate,nel rispetto di quanto previsto nell’Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 e delle altre norme igienicosanitarie di riferimento così come individuate dall’Autority sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL.”.
“3. La vendita di funghi epigei spontaè consentita previa certificazione d’avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competentiper territorio e ogni contenitore deve presentare: a. una sola specie fungina, disposta a singolo strato; b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei; c. il certificato d’avvenuto controllo con il timbro dell’Ispettore micologo dell’ASL recante l’indicazione delle generality e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo; d. la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta. “4. I controlli e le prescrizioni di cui alcomma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all’autoconsumo.”.
Art. 7
1. All’articolo 7 (Sanzioni) della l.r. n. 12 /2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge siapplicano le seguenti sanzioni am-ministrative pecuniarie: a. da euro 12,91 a euro 77,47 perogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita; da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione difunghi raccolti in difetto del permesso previsto dall’articolo 3; c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all’articolo 5, comma 1; d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all’articolo 5, commi 3 e 6; e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2.”; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6 bis. Per la violazione di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione dell’intero prodotto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l’infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non, devono essere conferiti all’ASL competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del verbale.”; c) il comma 8 è sostituito dal seguente: “ 8. I proventi rivenienti dall’azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all’articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell’ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all’articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall’Assessorato alle risorse alimentari.”.
Art. 8
1. Il comma 1 dell’articolo 10 (Centro di con trollo micologico) della l.r. 12/2003 è sostituito dal seguente: “1. Nell’ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 9 della l. 352/93, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma del d.m. sanità 686/1996 o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza annuale.”.
Art. 9
1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 (Formazione dei micologi) della l.r. 12/2003 sono sostituiti dai seguenti: “1. Per la formazione e l’aggiornamento dei micologi, l’organizzazione gestionale dei corsi è affidata all’Università degli studi, agli enti pubblici e alle ASL. 2. A norma del d.m. sanità 686/1996, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, d’intesa con l’Assessore alla salute, disciplina l’organizzazione dei corsi e autorizza l’istituzione degli stessi. 3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.”.
Art. 10
1. . La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata ad aggiornare, con proprio provvedimento, la precedente deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 1997, n. 1211.
Art. 11
1. . . Dopo l’articolo 12 della l.r. 12/2003 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis (Funghi conservati)
1. Per quanto attiene la denominazione di “funghi secchi“, il confezionamento, il trattamento e l’etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.p.r. 376/1995.”.
Art. 12
1. All’articolo 13 (Norma finanziaria) della l.r. 12/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2 bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall’Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati.”.
Art.13
1. Alla l.r. 12/2003 è allegata la seguente tabella “A” relativa ai programmi dei corsi di cui all’articolo 3 della presente legge:
TABELLA “A” 1) Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l’ammissione all’esame per il rilascio dell’attestato d’idoneità all’identificazione delle specie fungine: a) Biologia dei funghi; b) Cenni d’ecologia; c) Le intossicazioni da funghi; d) I principali funghi velenosi; e) I funghi nell’alimentazione; f) Modi per una corretta raccolta; g) Cenni di morfologia; h) Cenni di sistematica e approccio alla determinazione evidente; i) Legislazione. 2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale: a) Aspetti medico – tossicologici; b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei spontanei; c) Normativa nazionale e regionale; d) Diagnosi micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici; e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia. Data a Bari, addì 15 maggio 2006 VENDOLA LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 3
Art. 1
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è
subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo
regionale, il cui modello è approvato con decreto dell’Assessore regionale alle
risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio
della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che
abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima
di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con
superamento di prove finali, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e
promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi
rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio
regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico
dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è
altresì rilasciato ai possessori dell’attestato di micologo ai sensi del decreto
del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n.686 (Regolamento concernente
criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo). Il permesso va
rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti
normativi e tossicologici. Gli iscritti alle associazioni micologiche di
rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla
frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di
controllo micologico competente per territorio l’elenco dei soci che intendano
avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico
competente rinnova, per una sola volta, l’attestato di idoneità scaduto.”;
“b bis) permesso turistico per raccoglitori
occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 dell’articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del
costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi
complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici giorni e
può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione.”. “f) educazione ambientale e alla raccolta;”.
Art. 2
1. La presente legge non comporta oneri finanziari a
carico del bilancio regionale.
Data a Bari, addì 13 Marzo 2012
VENDOLA |