REGIONE ABRUZZO Legge Regionale n° 34 del 16/11/2006 e successive modificazioni
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo
Art. 1
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende: a) salvaguardare la salute dei cittadini; b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione; c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico; d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.
Art. 2
1. La raccolta giornaliera pro capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti, fatti salvi i diritti dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito ai sensi dell'art. 6, comma 1, dei proprietari dei boschi e dei terreni, se soggetti privati di cui all'art. 7, comma 4, nonché i diritti di uso civico riconosciuti alle comunità locali.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti: a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4; b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4; c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3; d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3; e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5.
3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
4. La raccolta di funghi epigei spontanei non inseriti nell'elenco delle specie di cui è autorizzata la raccolta, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentita solo per scopi didattici e di studio nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.
Art. 3
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale.
2. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta va corredata da: a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 4; b) due foto formato tessera, di cui una autenticata; c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
3. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare come ulteriore documentazione, rispetto a quanto previsto al comma 2: a) certificato attestante l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 6 comma 1; b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta; c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.
4. Il tesserino, predisposto dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale determinato dalla Direzione regionale Agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio.
5. Il tesserino deve contenere: a) numerazione progressiva; b) data di rilascio; c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore; d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1; e) spazio per eventuali annotazioni; f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la Provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.
7. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito.
10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta.
11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
Art. 4
1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.
2. Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso è concesso di acquisire, comunque, l'idoneità alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei corsi di cui al comma 1.
3. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.
4. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire 120 giorni prima dell'inizio del corso.
5. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della Giunta regionale.
6. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.
7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche.
Art. 5
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.
2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
4. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato.
Art. 6
1. Le Province interessate, in deroga all'art. 2 comma 1, possono autorizzare, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, la raccolta giornaliera dei funghi spontanei in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 10 chilogrammi per persona, in favore dei cittadini residenti nei comuni interessati dalla raccolta, con reddito annuo individuale inferiore a 13.000,00 (tredicimila) euro, appartenenti alle seguenti categorie: a) coltivatori diretti, a qualunque titolo; b) soci di cooperative agricolo-forestali; c) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco; d) utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive.
2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta.
3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori del comune di appartenenza.
4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995.
5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.
Art. 7
1. I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento di tale titolo.
2. Tale diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata", dislocate sul perimetro del terreno stesso.
3. Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno. 4. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.
Art. 8
1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 2, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4.
2. I non residenti in Regione devono dotarsi di tale permesso personale anche se in possesso di analogo permesso rilasciato da altri organismi extra regionali.
3. Tali permessi vengono rilasciati dai Comuni, o da soggetti da questi delegati.
4. Le quote sono determinate, per l'anno 2006, in: a) € 7 per un giorno; b) € 15 da due a tre giorni consecutivi; c) € 30 da quattro a sette giorni consecutivi.
5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.
6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.
Art. 9
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione.
4. Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5. In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.
Art. 10
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4. Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.
Art. 11
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata: a) nelle riserve naturali integrali regionali; b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico.
2. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.
Art. 12
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Art. 13
1. Le Province confinanti con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.
Art. 14
1. E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed è composta da: a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato; c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato; d) un docente universitario esperto di materie botaniche; e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale; f) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia; g) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato; h) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato; i) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato; l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. e), f) e g) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La commissione: a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge; c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio; d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite; e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione; f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente; g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale; h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta.
4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
Art. 15
1. L'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" è individuato quale centro micologico regionale.
2. L'Istituto promuove lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative.
3. L'Istituto è a disposizione del Servizio sanitario regionale quale struttura di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.
4. L'Istituto concorre all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.
Art. 16
1. In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.
2. L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.
3. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352.
4. Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.
Art. 17
1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze: a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata; b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita; c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi; d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica); e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione; f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio; g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere; h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.
Art. 18
1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale", le Università, le Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 1.
Art. 19
1. La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.
Art. 20
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.
Art. 21
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni: a) da € 25 a € 50 e confisca del raccolto: a1) per mancata pulitura dei corpi fruttiferi; b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi: b1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5; b2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1; c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi: c1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione; c2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10; c3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11; c4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12; d) da € 300 a € 600 per chi: d1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7 comma 1; d2) rimuove o danneggia le tabelle ai sensi dell'art. 7 comma 2; e) da € 50 a € 100 per: e1) le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvederà, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessadisposizioni prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1 l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.
6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale ètrasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente, di cui all'art. 3 comma 1.
7. I proventi dell' azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell' amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.
Art. 22
1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l' Ispettorato micoligico della Azienda ASL competente per territorio.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del DPR medesimo.
Art. 23
1. I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.
2. I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.
Art. 24
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, l'obbligo di presentazione dell'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del predetto articolo decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche necessarie alla raccolta dei funghi.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 sono comunque validi, in alternativa all'attestato di cui alla lett. a) del comma 2 del citato articolo, gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore della Decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686.
3. Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'art. 4, per le persone nate anteriormente al 1° gennaio 1955 è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.
4. L'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 21 per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi decorre da 1° gennaio 2008.
5. Sono fatti salvi i diritti di uso civico delle comunità locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.
Art. 25
1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della L.R. 11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).
Art. 26
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
**************** Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 47/5 del 24.10.2006, ha approvato la presente legge.
L'Aquila, 26 ottobre 2006 IL PRESIDENTE
ADB/cm Legge Regionale n° 33 del 23 agosto 2007 Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo BURA N. 49 DEL 05/09/2007
Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 8.11.2006, n. 34
1. L'art. 2 della L.R. 34/2006 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione di funghi epigei spontanei in Abruzzo) è sostituito dal seguente:
«Art. 2 - Limiti di raccolta
1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 2 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. La raccolta 6 consentita nei giorni di lunedi, giovedi, venerdi, sabato, domenica; è consentita in tutti i giorni della settimana ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23.8.1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) nei terreni di pertinenza ed ai soggetti di cui all'art. 6 nell'intero territorio regionale.
3. Nelle aree montane è consentita tutti i giorni nella quantità di 4 chilogrammi pro-capite da parte dei residenti. I Comuni, sentita la Provincia, possono motivatamente elevare la quantità consentita sino a 8 chilogrammi.
4. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti: a) Aanita caesarea (ovolo buono): cm 4; b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4; c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3; d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3; e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5. 5. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. Per assicurare la riproduzione della risorsa la raccolta della calocybe gambosa non è consentita prima del 25 aprile».
Art. 2
1. Al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 34/2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è necessaria l'autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della L. 352/93 limitatamente alla raccolta nei terreni di pertinenza. I non residenti nel territorio regionale richiedono l'autorizzazione alla Provincia nel cui territorio effettuano prevalentemente la raccolta".
2. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 34/2006 è cosi sostituito: 2. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abiba compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da: a) fotocopia del documento di identità; b) due foto formato tessera, di cui una autenticata; c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5".
3. Il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 34/2006 e cosi sostituito: 3. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 2: a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22; b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta; c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta». 4. Al comma 9 dell'art. 3 della L.R. 34/2006 e abrogato il periodo: "I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito".
5. Il comma 10 dell'art. 3 della L.R. 34/2006 e sostituito dal seguente: 10. Nelle aree montane, la raccolta dei funghi epigei spontanei, da parte dei residenti nel territorio comunale, e subordinata al solo possesso di un valido documento di identità ed alla previa comunicazione annuale alla Provincia per il tramite del Comune».
Art. 3
1. L'art. 4 della L.R. 34/2006 e abrogato.
Art. 4
1. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 34/2006 e sostituito dal seguente: 3. Sono esonerati dal contributo per l'autorizzazione i residenti nelle aree montane limitatamente alla raccolta di cui all'art. 3, comma 10 ed i raccoglitori che abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno di età».
2. Il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 34/2006 e abrogato.
Art. 5
1. Il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 34/2006 e sostituito dal seguente: 1. I residenti nel territorio regionale che effettuano la raccolta al fine di integrare un reddito aimuo individuale inferiore ad € 13.000,00 possono essere autorizzati, nell'intero territorio regionale, alla raccolta dei funghi spontanei in tutti i giorni della settimana nella medesima quantity consentita ai residenti nel comune di raccolta».
2. Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 34/2006 e abrogato.
3. Il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 34/2006 e abrogato.
Art. 6
1. L'art. 7 della L.R. 34/2006 e sostituito dal seguente:
Art 7 - Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici
1. Nelle terre civiche ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3.3.1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta e riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l'applicazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928 concernenti il riordino degli usi civici.
2. Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.
3. Le Province ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell'art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli art. 18 e 19.
4. Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema, la Provincia autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti.
5. Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai margini dei propri fondi la Provincia può autorizzare gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a realizzare aree di raccolta a fini economici».
Art. 7
2. L'art. 8 della L.R. 34/2006 e sostituito dal seguente:
Art 8 - Permessi temporanei per i non residenti in Regione
1. I non residenti in Regione privi dell'autorizzazione di cui all'art. 3, ma in possesso di autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei rilasciata da organismi extra regionali o di attestato di idoneità di cui all'art. 22, possono essere temporaneamente autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei dal Comune interessato dalla raccolta, mediante rilascio di apposito permesso abilitante alla raccolta nell'ambito del territorio comunale e previo versamento del contributo determinato dal Comune.
2. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui pub incorrere il trasgressore».
Art 8
1. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 34/2006 6 sostituito dal seguente: 1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta».
2. Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 34/2006 6 sostituito dal seguente: 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad Aziende sanitarie locali (ASL), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al Dipartimento Provinciale di L'Aquila dell'Agenzia regionale tutela ambientale (ARTA), di seguito denominato Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Università, istituti scolastici e organismi scientifici».
3. All'art. 9 L.R. 34/2006, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5 bis Le Province nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli art. 18 e 19 possono rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi».
Art. 9
1. L'art. 11 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Divieti di raccolta
1. Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata: a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi silvo-colturali o perchè ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico; b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonchè nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti».
Art. 10
1. Al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 34/2006 6 soppresso l'inciso "sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14".
2. Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 34/2006 sono soppresse le parole "dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14".
Art. 11
1. L'art. 14 della L.R. 34/2006 è abrogato. Art. 12 Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 34/2006
1. L'art. 15 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Centri micologici regionali
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA di L'Aquila sono individuati quali centri micologici regionali.
2. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila promuovono lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative.
3. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila sono a disposizione del Servizio sanitario regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonchè di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.
4. L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila concorrono all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici».
Art. 13
1. L'art. 18 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Corsi di preparazione alla commercializzazione
1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le UniversitA, le Associazioni micologiche, gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 22».
Art. 14
1. L'art. 19 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 19 - Attività di educazione e informazione
1. La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico, del Dipartimento ARTA di L'Aquila, degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente».
Art. 15
1. ll comma 1 dell'art. 20 della L.R. 34/2006 e sostituito dal seguente: 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali».
Art. 16
1. L'art. 21 della L.R. 34/2006 e sostituito dal seguente:
Art. 21 - Sanzioni
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, oltre la confisca del raccolto, si applicano le seguenti sanzioni: a) da € 25,00 a € 50,00 per la mancata pulitura dei corpi fruttiferi ai sensi dell'art. 10 e per la violazione delle limitazioni alla raccolta di cui all'art. 2; b) da € 100,00 a € 200,00 per l'esercizio della raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5; c) da € 100,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi: 1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione ovvero senza il permesso di cui all'art. 8; 2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10 diverse dalla mancata pulitura dei corpi fruttiferi; 3) viola i divieti di cui agli art. 11 e 12; d) da € 300,00 a € 600,00 per chi: 1) procede alla tabellazione di aree senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 commi 3 e 4; 2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7; 3) commercializza i funghi in violazione dell'art. 22; e) da € 50,00 a € 100,00 per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La confisca del prodotto raccolto e attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza ovvero a consegnarli ai soggetti titolari delle aree tabellate, ai sensi dell'art. 7, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
3. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.
4. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne da atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio, con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa alla Provincia di cui all'art. 3 comma 1.
5. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui alla lettera b) e ai punti 1) e 2) della lettera c) del comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è revocata.
6. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia competente per territorio ai sensi del comma 4, la quale provvede a ristornare, in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata».
Art. 17
1. Il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 34/2006 è sostituito dal seguente: 1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio».
2. Il comma 2 dell'art. 22 della L.R. 34/2006 6 sostituito dal seguente: 2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei 6 soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo».
3. Il comma 5 dell'art. 22 della L.R. 34/2006 6 sostituito dal seguente: «5. E' ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all' allegato 1 del D.P.R. 14.7.1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e s.m. o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo proposto dalla Direzione regionale Sanità, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato decreto».
Art. 18
1. L'art. 23 della L.R. 34/2006 e sostituito dal seguente:
Art. 23 - Disposizioni finanziarie
1. I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati all'espletamento delle funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonchè al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica ai sensi degli art. 18 e 19.
2. I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali».
Art. 19
1. Per l'anno 2007, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta sono ritenuti validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).
2. In sede di prima applicazione della presente legge le aree di raccolta sostenibile a fini economici di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. 34/2006 come modificata dalla presente legge, sono autorizzate a semplice richiesta degli organismi di gestione, salvo l'obbligo della tabellazione, per un periodo transitorio biennale.
Art. 20
1. L'art. 3 della L.R. 19.11.2003, n. 19 e cosi modificato: Le misure di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) si applicano al personale dipendente assunto a tempo indeterminato che opera nella stessa agenzia formativa da almeno due anni, con priorità al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell'elenco previsto dall'art. 29, comma 1, della L.R. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all'albo istituito ai sensi dell'art. 28 della stessa legge".
2. Il comma 1 dell'art. 4 della medesima L.R. 19/2003 e cosi integrato, di seguito al primo periodo: La Regione, altresi, eroga benefici economici: ai dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo per intraprendere un'attivita in forma individuale o associata; ai soggetti privati che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo, con priority per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative con applicazione del relativo C.C.N.L.; alle Amministrazioni pubbliche che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative che sottoscrivono i piani di esodo, con priority per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative. L'erogazione dell'incentivo verra prioritariamente concesso a coloro che hanno i requisiti per il prepensionamento e a coloro che sono sottoposti a procedure di mobility. Successivamente, a richiesta, saranno concessi incentivi agli altri dipendenti. 3. La lett. a) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 13.1.1997, n. 5 recante: Norme di garanzia della continuity dei servizi di pubblico interesse gia resi dalle cooperative di cui alla L.R. 9.5.1990, n. 64, 6 cosi sostituita: "a) la proroga sia contenuta entro il limite massimo del 31 dicembre 2010".
Art. 21
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Sono fatti salvi: l'art. 1; l'art. 2 comma 1; gli artt. 6, 7; l'art. 8 comma 1; gli artt. 9, 10, 11, 12, 14, 16 , e l'art. 17 comma 3 e 20 i quali entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul B .U.R.A.
Legge Regionale n° 09 del 03 marzo 2010 Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo BURA N. 15 DEL 10/03/2010
Art. 1
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:
a) salvaguardare la salute dei cittadini; b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione; c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico; d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.
Art. 2
1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4; b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4; c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3; d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3; e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm. 5.
3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
Art. 3
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale.
2. Il tesserino può essere di:
Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi; Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive nonché i soci di cooperative agricole e forestali; Tipo C: raccolta per l’integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti esclusivamente nel proprio comune di residenza. 3. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:
a) copia dell’attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3 Bis; b) due foto formato tessera, di cui una autenticata; c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5; d) fotocopia del documento di identità.
4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2, lettera b) devono presentare come ulteriore documentazione, all’atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino l’autocertificazione che attesti la residenza e l’appartenenza a una della categorie riportate nel comma 2, lettera b)
5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista al comma 2, lettera C) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:
a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22; b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta». d) certificato di residenza 6. I tesserini A, B, C, predisposti dalle Province, sono conformi a modelli regionali determinati dalla Direzione regionale Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti disposizioni, senza la relativa frequenza al corso di cui all’Art. 3 Bis comma 1), al termine della validità quinquennale dello stesso, devono conseguire l’attestato di aggiornamento di cui all’Art. 3 Bis, comma 7. 7. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva; b) data di rilascio; c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore; d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1; e) spazio per eventuali annotazioni; f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare. 8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria. 9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la responsabilità del controllo sull’attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore. 10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta. 11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all’Art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. 12. La Provincia comunica annualmente ai Comuni l’elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1). 13. L’autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l’autorizzazione per singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare il riferimento all’Art. 3, comma 13) Legge 34/2006 ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve, comunque munirsi della certificazione di commestibilità di cui all’Art. 17, comma 1) lettera f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell’Art. 21, lettera c), punto 1).
Art. 3 bis Attestato di idoneità alla raccolta
1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore. 2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso. 3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere comunicati alla Provincia competente, prima del loro inizio. 4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione regionale competente. 5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute. 6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso. 7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale, un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell’attestato di aggiornamento. 8. La Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con scadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento di ai commi 1 e 7. 9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico delle Province nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell’Art. 23, comma 1. 10. Annualmente, le Province, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizzano un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare.
Art. 5
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30 (trenta). 2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio. 3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e da tutti quelli che non esercitano l’attività di raccolta dei funghi durante l'anno. 4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti parco, non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non. 5. Le Province utilizzano le entrate derivanti dal contributo annuale di cui al comma 1 per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia senti eristica, per la raccolta di rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché al finanziamento di iniziative di attività di formazione ed informazione in materia micologica di cui all’Art. 23 comma 1 e di cui all’Art. 3, comma 9.
Art. 6
1. Ai fini dell’integrazione del reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all’art. 2, comma 1, in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i cittadini residenti nei comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito. 2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente la richiesta. 3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati. 4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi freschi e conservati). 5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione. 6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all’atto del rilascio del tesserino e l’esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è tenuto a comunicare l’eventuale successiva perdita del requisito del reddito.
Art. 7
1. I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento di tale titolo.
2. Tale diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata", dislocate sul perimetro del terreno stesso. 3. Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno. 4. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.
Art. 8
1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati dalla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all’Art. 23, comma 1. come stabilito nell’Art. 23, comma 2. 2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali. 3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati da Comune interessato dalla raccolta, con indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il comune del territorio interessato dalla raccolta. 4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010-2015 in:
a) € 7 (sette) per un giorno; b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi; c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi. d) € 60 (sessanta) per un mese. 5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale. 6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all’art. 3.
Art. 9
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici. 3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione. 4. Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati. 5. In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.
Art.
10
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole. 2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. 3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili. 4. Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.
Art. 11
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali; b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 Bis, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico. 2. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito. 3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.
Art. 12
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 bis, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato. 2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 Bis, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Art. 13
1. Le Province confinanti con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.
Art. 13 Bis
1. E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 5 anni ed è composta da: a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato; c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato; d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale; e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia; f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato; g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato; h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato; j) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato. i) un medico responsabile di un centro veleni designato dall’Assessore Regionale alla Sanità. l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o scienze forestali o scienze biologiche. 2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate. 3. La commissione: a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge; c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio; d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite; e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione; f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente; g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale; h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta. i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati al consumo di specie tossiche o velenose. 4. La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
Art.
15
1. L'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale", il Dipartimento ARTA di L’Aquila è il “Centro di Controllo Micologico Regionale dell’Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara”, sono individuati quali centri micologici regionali. 2. L'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila è il “Centro di Controllo Micologico Regionale dell’Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara”, promuovono lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative. 3. L'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila è il “Centro di Controllo Micologico Regionale dell’Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara”, sono a disposizione del Servizio sanitario regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni. 4. L'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila è il “Centro di Controllo Micologico Regionale dell’Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara”, concorrono all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.
Art. 16
1. In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico. 2. L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo. 3. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352. 4. Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.
Art. 17
1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:
a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata; b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita; c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi; d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica); e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione; f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità; g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere; h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.
Art. 18
1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L’Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario precipuo, gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 3 Bis, comma 1 i corsi finalizzati all’attestazione di cui all’art. 22, nonché i corsi finalizzati alla formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.
Art. 19
1. La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.
Art. 20
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, alle Guardie Giurate Campestr, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (istituzione del servizio di vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, i e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali. 2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.
Art. 21
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da € 25 a € 50 e confisca del raccolto: a1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;
b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi: b1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5; b2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;
c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi: c1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione; c2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10; c3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11; c4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;
d) da € 300 a € 600 per chi: d1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7; d2) rimuove o danneggia le tabelle ai sensi dell'art. 7 comma 2;
e) da € 50 a € 100 per: e1) le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso. 3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. 4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per l’ultima violazione in misura del suo doppio. 5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione. 6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente, di cui all'art. 3 comma 1. 7. I proventi dell' azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell' amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata. La provincia utilizza il restante 65% della somma introitata per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia della senti eristica, raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta funghi, nonché per iniziative di informazione e formazione micologica.
Art. 22
1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l' Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio. 2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo. 3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione. 4. I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi. 5. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 14 luglio 1995, n. 376, con proprio atto può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del DPR medesimo.
Art. 23
1. I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica. 2. I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.
Art. 24
L’acquisizione dell’attestato di idoneità, di cui all’Art. 3 Bis, è obbligatorio dal 1° gennaio 2011.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. |