REGIONE SICILIA Legge Regionale n° 3 del 1 febbraio 2006
e successive modificazioni
Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi
epigei spontanei.
Art. 1.
2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla
disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente
normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art. 2.
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali; c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.
3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.
4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.
5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.
Art. 3.
2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro.
Art. 4.
2. E' autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.
3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori
areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire
la diffusione delle spore. 5. E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.
6. E' vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
8. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei
carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art. 5.
2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.
3. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.
4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni
di silenzio venatorio.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.
Art. 9.
2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base
alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate,
anche in ragione del numero degli iscritti.
Art. 10.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.
Art. 11
b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00; c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00; d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00; e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00; f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00; g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque; h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00; i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00; j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00; k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00; l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00; m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00; n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.
Art. 12.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.
Art. 13.
1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Nota all'art. 1, comma 1: La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 1993, n. 215. Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212.
LAVORI PREPARATORI
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici il 4 agosto 2004. Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 6 agosto 2004. D.D.L. n. 812 "Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco". Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Oddo, Panarello, Crisafulli, Giannopolo, Villari il 10 marzo 2004. Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 16 marzo 2004.
D.D.L. n. 6 "Norme per la commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati". Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 10 settembre 2001 Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 137 del 27 settembre. Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005. Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005. Relatore: Oddo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 339 del 20 dicembre 2005 e n. 341 del 21
dicembre 2005. |