Associazione Micologica Adriatica (Pescara)

Funghi - natura - ambiente

 

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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale n° 12 del 15 maggio 2000

e successive modificazioni

 

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale.

Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.

 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 20 del 17 maggio 2000

 

(Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale)

 

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e’ disciplinata, in attuazionedei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante dellacompetente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento e’ emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresi’ applicazione per le modificazioni al regolamento.

 

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunita’ montane e dai Comuni;

b) la raccolta dei funghi e’ esercitata nell’intero territorio regionale, salvo le situazioni di cui alle lettere

c) ed h), da soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione onerosa con validita’ permanente rilasciata previo superamento di colloquio, salvo le situazioni di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza delle principali norme vigenti per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei funghi e del loro rapporto con l’ambiente;

c) per completare l’offerta turistica nei territori montani, la raccolta e’ esercitata altresi’ da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai Comuni e dalle Comunita’ montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validita’ per i rispettivi territori;

d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalita’, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantita’ e senza il possesso dell’autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresi’ esentati i cittadini in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita’ 29 novembre 1996, n. 686;

g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;

h) la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l’economia turistica, le zone nelle quali la raccolta e’ consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;

i) la quantita’ massima di raccolta giornaliera e’ fissata in kg. 3 pro capite;

l) per i residenti di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta e’ fissato in kg. 15 pro capite;

m) la Regione puo’ stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o piu’ specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o sanitari;

n) speciali autorizzazioni temporanee, con validita’ limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantita’ di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l’allestimento di rassegne micologiche;

o) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Universita’ degli studi di Trieste e Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

p) istituzione, presso le Province e le Comunita’ montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

q) Province e Comunita’ montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche,

corsi di preparazione al colloquio, in sede decentrata;

r) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanita’ 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non gia’ istituiti;

s) la Regione determina annualmente, in forma differenziata tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni e per il rilascio dei permessi temporanei. I Comuni e le Comunita’ montane possono stabilire riduzioni sino al 100 per cento dell’importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validita’ del permesso temporaneo. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei sono introitati dagli enti rilascianti e destinati a sollievo delle spese delle funzioni nel settore, nonche’ al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell’ambiente;

g) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore ad un anno, dai Comuni e dalle Comunita’ montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabiliti. Il corrispettivo per il rilascio e’ determinato con le modalita’ e per le finalita’ di cui alla lettera s);

u) la vigilanza sull’applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.

 

3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2001.


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