Associazione Micologica Adriatica (Pescara)

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REGIONE MOLISE

Legge Regionale n° 11 del 21 febbraio 2000

e successive modificazioni

 

Bollettino Ufficiale n° 05 del 01/03/2000

 

Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla Legge n. 352/1993.

 Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei: disciplina regionale nel rispetto dei principi di cui alla L. n. 352/1993.

 

Abrogazioni

L.R. 25 ottobre 1982, n. 22

 

Vigente

Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:

"Con l'occasione il Governo ha precisato che:

1) la disposizione dell'articolo 5, comma 1, non può che essere che interpretata nel senso di rispettare la quantità di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 352/1993, pur nell'ottica del principio dl giusto peso;

2) l'art. 13 non può non tener conto, nella sua fase attuativa, delle disposizioni contenute nel D.M. n. 686/1996 in particolare per ciò che riguarda le Commissioni esaminatrici (art. 5) e la previsione dei corsi sia per gli Enti Pubblici che privati (art. 3).

Il Governo ha altresì preso atto dell'errore materiale comunicato con fax della Regione Molise datato 9 febbraio 2000"

 

TITOLO I

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e seguente regolamento del 14 luglio 1995 n. 376, al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurando la conservazione degli habitat di crescita:

b) agevolare i soggetti residenti nella Regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;

c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei ricercatori nonché attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

 

TITOLO II

RACCOLTA DEI FUNGHI

 

Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta)

 

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale è consentita a chiunque sia in possesso di regolare autorizzazione nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione di cartelli di divieto come da regolamento.

 

2. L'autorizzazione alla raccolta per i residenti nella Regione Molise viene concessa esclusivamente a coloro che abbiano superato regolarmente un esame atto a verificare la conoscenza delle leggi regionali e nazionali vigenti nonché la conoscenza dei fondamentali elementi sulla biologia dei funghi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione.

 

3. L'autorizzazione avviene mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta Regionale e rilasciato dalle Province, cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 23 agosto 1993 n. 352.

 

4. Per i non residenti è riconosciuta valida l'autorizzazione alla raccolta dei funghi con relativo tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.

 

5. Ai Comuni, singoli o associati o alle Comunità Montane, spetta il rilascio dei permessi giornalieri, settimanali, semestrali o annuali, a pagamento e sulla base di una richiesta di raccolta, come da regolamento, a tutti i raccoglitori già in possesso di tesserino di idoneità.

 

Art. 3

(Rilascio tesserino e Commissioni provinciali)

 

1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 3 del precedente articolo è rilasciato agli aspiranti raccoglitori, che abbiano compiuto il 14° anno di età, previo esame da sostenersi innanzi ad una Commissione provinciale avente carica quinquennale, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

2. La Commissione Provinciale è così composta da:

a) un Presidente della Provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente della Commissione;

b) un funzionario dirigente del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;

c) un funzionario dirigente dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste;

d) un esperto nella materia designato dall'Università del Molise;

e) un esperto nella materia designato da associazioni micologiche regionali;

f) un funzionario della Provincia con funzioni di segretario.

 

3. L'aspirante raccoglitore è sottoposto all'esame, durante il primo anno di applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Per gli anni successivi le sessioni di esame sono stabiliti con delibera della Giunta Regionale.

 

4. Per il rilascio e la convalida del tesserino è istituito un contributo amministrativo annuale di Lire 50.000.

 

5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.

 

6. Il versamento del contributo di cui al comma 4 va effettuato su conto corrente postale intestato alla Regione Molise.

 

7. Ai componenti la Commissione estranei all'Amministrazione regionale spetta il trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1° marzo 1985.

 

Art. 4

(Modalità di raccolta)

 

1. Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:

a) è consentita dall'alba al tramonto;

b) è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;

c) è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;

d) deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli Ispettorati Micologici.

 

2. Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta a ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.

 

3. E' obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

 

Art. 5

(Limiti alla raccolta)

 

1. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. Armillaria mellea, Agrocybe aegerita, etc.).

 

2. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie, e di un massimo di cinque esemplari per tutte le altre specie.

 

3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

 

4. E' consentita la raccolta ai minori di 14 anni ed ai nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

 

Art. 6

(Divieti alla raccolta)

 

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

 

2. La raccolta inoltre è vietata laddove il proprietario del fondo, o i proprietari dei boschi la interdicano mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto come da regolamento.

 

3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aeree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aeree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

 

4. La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle risorse naturali integrali;

b) nelle aeree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;

c) nelle aeree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati per motivi selvicolturali;

d) in altre aeree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

 

5. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

a) Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm 3;

b) Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro di cappello inferiore a cm 2;

c) Cantbarellus cibarius (Gallinaccio) con diametro di cappello inferiore a cm. 2;

d) Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.

 

6. La Regione oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.

 

Art. 7

(Agevolazioni)

 

1. Per i titolari di pensione sociale e i disoccupati di lunga durata il rilascio del tesserino è gratuito.

 

2. Per i soci di cooperative agricolo-folestali riconosciute dalla Regione Molise, la tassa di autorizzazione prevista per il rilascio e la convalida del tesserino, così come indicata all'art. 3 comma 4 della presente legge, viene decurtata del 50%. Per gli stessi e solo dietro autorizzazione giornaliera del rappresentante legale della cooperativa il permesso di cui all'articolo 2, comma 5 è gratuito.

 

Art. 8

(Raccolta ai fini economici)

 

1. I coltivatori diretti e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boschivi possono essere autorizzati dai Comuni a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via esclusiva, senza limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici cartelli posti ai margini dei propri fondi e previa presentazione di un progetto silvocolturale che garantisca quelle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione dell'ecosistema.

 

2. Nei fondi con esposizione di cartelli la raccolta può essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

 

3. La forma e la tipologia dei cartelli vengono definite con direttiva emanata dalla Giunta Regionale. Non sono ammesse forme di cessione o affitto dei terreni che espongono cartelli monitori.

 

Art. 9

(Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico)

 

1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Presidente della Giunta Regionale può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.

 

Art. 10

(Permessi speciali)

 

1. Si rilasciano speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito in favore di:

a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella Regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;

b) coltivatori diretti, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la raccolta, al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti.

 

2. Le modalità di concessione dei suddetti permessi nonché di raccolta saranno opportunamente stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 11

(Ispettorati Micologici)

 

1. Al fine della tutela della salute pubblica la Regione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro di controllo micologico, denominato Ispettorato Micologico, presso ogni struttura ospedaliera con valenza di struttura centrale e con eventuali articolazioni a livello distrettuale e di comuni, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività che è localmente richiesto.

 

2. L'Ispettorato Micologico sarà coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda sanitaria e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.

 

3. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della legge n. 352 del 23 agosto 1993.

 

4. Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e risorse umane per l'espletamento dei compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità ed alla imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici che in ambito regionale dispongano di strutture ed esperti micologi, o di singoli privati loro stessi in possesso dell'attestato, ovvero direttamente mediante convenzioni o incarichi di natura libero-professionale.

 

5. Ogni Ispettorato Micologico sarà opportunamente dotato di una sede di agevole accesso per l'utenza e dotato di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

 

Art. 12

(Funzioni dell'Ispettorato Micologico)

 

1. All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita in dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;

b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;

c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi non derivati da circuito commerciale;

d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);

e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;

f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di commestibilità dei funghi raccolti per uso proprio;

g) interventi didattici educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;

h) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.

 

Art. 13

(Attestato di Micologo)

 

1. Al fine di adempiere alle norme di cui all'art. 1, 3, 5 e 6 del D.M. 29 novembre 1996, n. 686, presso l'Assessorato competente per materia entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione così composta:

a) un rappresentante della Regione, del settore competente, con qualifica di dirigente o di funzionario con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante dei Dipartimenti di Prevenzione, designato di concerto dalle A.S.L.;

c) un esperto micologo designato di concerto dalle A.S.L.;

d) un rappresentante dell'Università competente in materia;

e) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.

 

2. In occasione degli esami di cui all'art. 5 del D.M. 29 novembre 1996, n. 686, per la verifica dei soggetti che hanno frequentato un corso di cui all'art. 3 dello stesso D.M., la suddetta commissione viene implementata da un rappresentante del Ministero della Sanità o dell'Istituto superiore della Sanità e da un docente in corso.

 

3. Entro sei mesi dalla nomina la Commissione emana un regolamento per lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa delegate.

 

4. Per ogni componente la Commissione esterno alle strutture amministrative della Regione Molise, verrà corrisposto un rimborso spese e un gettone di presenza, così come previsto dalle norme vigenti in materia.

 

TITOLO III

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

 

Art. 14

(Commercializzazione)

 

1. L'autorizzazione alla vendita di funghi epigei freschi è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.

 

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma precedente e stabilisce le relative modalità.

 

3. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

 

4. E' consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995.

 

5. E' consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del paese di origine.

 

Art. 15

(Commercializzazione dei funghi secchi e conservati)

 

1. La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'art. 5 del D.P.R. n 376/1995, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi. può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al commercio.

 

2. E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo di cui al comma precedente.

 

3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della presente legge.

 

Art. 16

(Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati)

 

1. I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del D.P.R. n. 376/1995.

 

Art. 17

(Certificazione sanitaria)

 

1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L..

 

2. La certificazione, da opporre su ogni contenitore, dovrà riportare:

a) il peso e la specie dei funghi;

b) eventuali istruzioni per il consumo; c) la data del controllo sanitario;

d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.

 

3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo.

 

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

 

Art. 18

(Vigilanza)

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle A.S.L. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri.

 

2. Nelle aree di cui all'art. 6 comma 3 della presente legge la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori.

 

Art. 19

(Sanzioni amministrative)

 

1. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da lire 50.000 a lire 300.000 in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta;

b) da lire 15.000 a lire 100.000 se la raccolta avviene al di fuori dell'ambito territoriale autorizzato;

c) da lire 5.000 a lire 30.000 se privi al momento di autorizzazione comunque da esibire entro 10 giorni dalla contestazione;

d) da lire 100.000 a lire 600.000 se in possesso di autorizzazione altrui o contraffatta;

e) da lire 10.000 a lire 60.000 se la raccolta risulta superiore fino ad un kg. per persona; rispetto ai limiti consentiti;

f) da lire 50.000 a lire 300.000 se la raccolta risulta superiore al kg. per persona rispetto ai limiti consentiti;

g) da lire 25.000 a lire 150.000 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Canbarellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

h) da lire 10.000 a lire 60.000 se la raccolta avviene nei terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà;

i) da lire 100.000 a lire 600.000 se la raccolta avviene nelle ore di divieto;

l) da lire 150.000 ad oltre lire 1.000.000 se l'apposizione di cartelli è ; in assenza di regolare autorizzazione;

m) da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni divieto non diversamente sanzionato.

 

2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.

 

3. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 della legge n. 352 del 1993.

 

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

 

5. Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento dell'apposito conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - Campobasso.

 

6. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta Regionale.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 20

(Istituzione Ispettorati micologici)

 

1. Presso ogni U.L.SS. è istituito entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico.

 

2. Gli ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio-sanitarie medesime.

 

Art. 21

(Disposizioni esecutive di attuazione)

 

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile di tesserino di cui all'art. 2 comma 2 e la tipologia dei cartelli di cui al comma 4 dell'art. 8 della presente legge.

 

Att. 22

(Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti)

 

1. La Regione Molise, tutti gli Assessorati competenti e le A.S.L. sono tenuti a divulgare su tutto il territorio regionale la presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di opuscoli informativi, volantini, posters e locandine con su riportato integralmente il qui presente testo di legge e relativo regolamento.

 

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane realizzeranno altresì un'apposita tabellazione informativa da collocare presso tutte le strade di accesso ai luoghi di raccolta.

 

Art. 23

(Regolamento di attuazione)

 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Molise emana un regolamento di attuazione inerente alla stessa legge.

 

Art. 24

(Norma abrogativa)

 

1. Sono abrogati gli articoli della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 22, in contrasto con la presente legge.

 

Art. 25

(Finalizzazione delle entrate)

 

1. Le entrate derivanti dal rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:

a) ai trasferimenti a province e comuni per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente legge;

b) al funzionamento delle Commissioni provinciali previste dall'articolo 3;

c) ad iniziative regionali rivolte all'approfondimento ed alla divulgazione delle conoscenze sui funghi.

 

Art. 26

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Gli oneri di cui alla presente legge sono a carico del bilancio regionale.

 

2. Agli oneri finanziari relativi al primo anno di attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con uno stanziamento da determinare con la legge di bilancio, mediante l'istituzione di un apposito capitolo.

 

 

Art. 27

 

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 


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