- 21-12-1985 –
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – N. 300
LEGGI E DECRETI
LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752.
Normativa quadro in materia dI raccolta,
coltivazione e commercio del tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
La Camera dei deputati, ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La
seguente legge:
Art. 1.
Le regioni, in attuazione dell'articolo 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66
e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la
commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi
fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.Sono fatte salve le
competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano. E' fatta, altresì, salva la vigente
normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.
Art. 2.
I tartufi destinati al consumo da freschi
devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il
commercio di qualsiasi altro tipo:
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente
tartufo moscato;
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato [Numero
così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio
1991, n. 121)];
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o
trifola nera;
7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto
o marzuolo;
8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali
sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della
presente legge.
L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle
caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione,
con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di
tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio
nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà
di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante
rilascio di certificazione scritta.
Art. 3.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi
e nei terreni non coltivati.Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti
nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale
diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi
siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo
il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di
accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il
successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di
tartufi riservata".
Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le
attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed
incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.Nulla è
innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno
1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Art. 4.
I titolari di aziende agricole e
forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire
consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la
commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla
periferia del comprensorio consorziato.
I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli
conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli
consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.
Art. 5.
Per praticare la raccolta del tartufo, il
raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.
Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a
seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si
autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.
Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.
L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.
Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane
a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella),
deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di
tartufi su fondi di loro proprietà.
E' in ogni caso vietato:
a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo
il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in
relazione ad usanze locali.
Art. 6.
Le regioni provvedono a disciplinare la
tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari
e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.
La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
1) Tuber magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
4) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;
5) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre [Numero così modificato
dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)];
6) Tuber brumale, dal 1° gennaio al 15 marzo;
7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
8) Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre;
9) Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio.
Le
regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di
raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui
all'articolo 2.
E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco
nei periodi in cui non è consentita la raccolta.
Art. 7.
I tartufi freschi, per essere posti in
vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi
e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I "pezzi"
ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e
materie estranee, distinti per specie e varietà.
Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a
centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore.
Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la
vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e
italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale
riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione
della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione
regionale, sentite le amministrazioni provinciali.
Art. 8.
La lavorazione del tartufo, per la
conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e
soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
Art. 9.
I tartufi conservati sono posti in
vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome
della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il
nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata
nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma
dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi
sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati
liberati dalla scorza.
Art. 10.
I tartufi conservati sono classificati
come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.
Art. 11.
I tartufi conservati sono confezionati
con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta
di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella
etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi
centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.
L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate,
o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla
etichetta con termini appropriati e comprensibili.
E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.
Art. 12.
Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei
tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
Art. 13.
Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti
caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber
melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber
magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum [Lettera così sostituita dall'art.
1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)];
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.
Art. 14.
E' vietato porre in commercio tartufi
conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben
puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o
caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente
classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.
Art. 15.
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del
Corpo forestale dello Stato.
Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie
provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate
volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano
per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia
dell'ambiente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
Art. 16.
Per le violazioni della presente legge è
ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o,
se questa non vi sia stata, dalla notificazione.
Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.
Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge,
istituiranno apposito capitolo di bilancio.
Art. 17.
Le regioni, per conseguire i mezzi
finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da
quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio
1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il
versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale
intestato alla tesoreria della regione.
La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi
su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori
che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di
altri appartenenti al medesimo consorzio.
Art. 18.
Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo
della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale
ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è
punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.
La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e
pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:
a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza
attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o
non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per
ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme
prescritte;
e) la raccolta di tartufi immaturi;
f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme
prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515
e 516 del codice penale;
i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.
Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale
è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per
territorio.
Art. 19.
Le regioni, entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.
Art. 20.
La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 16 dicembre 1985
- COSSIGA -
-
CRAXI, Presidente del consiglio dei Ministri -
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
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